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DECRETO-LEGGE 14 settembre 1957, n. 812

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1957, n. 1031 (in G.U. 06/11/1957, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))