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LEGGE 13 agosto 1957, n. 798

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  24-9-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle località che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.