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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 787

Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-9-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli oggetti di corredo da fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e la durata minima di uso di ciascun oggetto sono determinati nella tabella annessa al presente decreto e vistata dai Ministri proponenti.