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LEGGE 8 agosto 1957, n. 777

Provvidenze creditizie per la zootecnia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-9-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un Fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonché il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.