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LEGGE 13 agosto 1957, n. 762

Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-9-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorché saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA