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LEGGE 12 agosto 1957, n. 758

Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-9-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329, è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.