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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 735

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-9-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale);
Art. 233, relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facoltà di medicina veterinaria, è modificato come segue:
"Presso la Facoltà di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento:
a) malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria;
b) ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria;
c) alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie;
d) chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria".
Art. 235. - L'articolo è così modificato:
"Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia patologica delle malattie infettive;
2) diagnostica sperimentale;
3) clinica medica e terapia;
4) malattie infettive e infestive e terapia;
5) legislazione e polizia sanitaria.
Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) chimica applicata all'igiene degli alimenti;
2) ispezione delle carni fresche;
3) ispezione delle carni conservate;
4) ispezione dei prodotti della pesca;
5) ispezione dei funghi;
6) anatomia e istologia patologiche;
7) malattie infettive;
8) approvvigionamenti annonari.
Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) biochimica degli alimenti;
2) tecnica dell'alimentazione;
3) alimenti e carenze alimentari;
4) economia dell'alimentazione.
Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia;
2) endocrinologia sessuale;
3) clinica chirurgica e chirurgia operativa;
4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche;
5) fecondazione artificiale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 61. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale);
Art. 233, relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facoltà di medicina veterinaria, è modificato come segue:
"Presso la Facoltà di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento:
a) malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria;
b) ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria;
c) alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie;
d) chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria".
Art. 235. - L'articolo è così modificato:
"Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia patologica delle malattie infettive;
2) diagnostica sperimentale;
3) clinica medica e terapia;
4) malattie infettive e infestive e terapia;
5) legislazione e polizia sanitaria.
Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) chimica applicata all'igiene degli alimenti;
2) ispezione delle carni fresche;
3) ispezione delle carni conservate;
4) ispezione dei prodotti della pesca;
5) ispezione dei funghi;
6) anatomia e istologia patologiche;
7) malattie infettive;
8) approvvigionamenti annonari.
Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) biochimica degli alimenti;
2) tecnica dell'alimentazione;
3) alimenti e carenze alimentari;
4) economia dell'alimentazione.
Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia;
2) endocrinologia sessuale;
3) clinica chirurgica e chirurgia operativa;
4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche;
5) fecondazione artificiale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 61. - RELLEVA