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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 732

Ripartizione dei posti di professore di ruolo in alcune Facoltà dell'Università di Bari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-9-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, con la legge 2 gennaio 1952, n. 23 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, alla Facoltà di agraria con il regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 297, con la legge 21 agosto 1940, n. 1254 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, alla Facoltà di medicina veterinaria con la legge 3 novembre 1954, n. 1085, dell'Università di Bari;
Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 5 luglio 1957;
Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1957-58, i ruoli organici dei posti di professori di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, con la legge 2 gennaio 1952, n. 23 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, alla Facoltà di agraria con il regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 297, con la legge 21 agosto 1940, n. 1254 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, alla Facoltà di medicina veterinaria con la legge 3 novembre 1954, n. 1085, dell'Università di Bari, sono modificati come appresso:
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo: 11;
Facoltà di agraria, posti di ruolo: 7;
Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo: 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 58. - CARLOMAGNO