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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957, n. 725

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad acquistare una porzione di fabbricato per l'ampliamento della propria sede.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-9-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertite nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista, la legge 5 giugno 1850, 1037, ed il regio decreto, 20 giugno 1864, n. 1817;
Visto la deliberazione n. 6 in data 7 gennaio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ha stabilito di acquistare una porzione di fabbricato sito in Bologna fra le vie Castiglione e Santo Stefano, per l'ampliamento della propria sede;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico



La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è autorizzata ad acquistare dal sig. Silvio Biasci fu Giovanni Battista che vende oltre che in proprio anche in nome, per conto ed in rappresentanza dei signori Enrico, Giuseppa o Giuseppina, Maria, Anna ed Alessandro Biasci fu Giovanni Battista e della signora Luigia o Luigina Busetti vedova Biasci, una porzione di fabbricato sito in Bologna fra le vie Castiglione e Santo Stefano, costituito di due vani oltre accessori (siti al piano terreno e ammezzato dello stesso stabile) alle condizioni previste nella deliberazione n. 6 del 7 gennaio 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1957

GRONCHI GAVA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 41. - CARLOMAGNO