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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 695

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1956-57.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 19 luglio 1956, n. 751, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1956-57;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 5.105.570.462 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È autorizzato il prelevamento di L. 95.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1956-57 e da iscriversi alla competenza dei seguenti capitoli della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:
L. 40.000.000 al cap. 22 "Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc.";
L. 45.000.000 al cap. 32 "Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione, ecc.";
L. 10.000.000 al cap. 33 "Indennità di licenziamento al personale non di ruolo".
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 21. - CARLOMAGNO