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LEGGE 30 luglio 1957, n. 688

Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
4) numero delle frequenze assegnate;
5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;
7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
"I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.
"I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.
"Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA