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LEGGE 31 luglio 1957, n. 674

Elevazione a L. 1300 milioni del Fondo di dotazione della "Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli".

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629, viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA