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LEGGE 30 luglio 1957, n. 658

Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Università di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è, sino al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio del Ministero delle pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo.
Ai fini del computo numerico delle materie i quattro insegnamenti semestrali previsti dal piano di studi si intendono equivalenti a due corsi annuali.
La spesa per gli altri, sette insegnamenti annui e, in ogni caso, quella eventualmente eccedente i quattro milioni di lire per i sei insegnamenti di cui al primo comma, restano a carico dell'Università di Bologna.