stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1957, n. 656

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA