stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1957, n. 633

Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-8-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le controversie individuali  relative  ai  rapporti  soggetti  alle
norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  sono  di  competenza
dell'autorita' giudiziaria. 
  L'agente  che  intende  adire  l'autorita'  giudiziaria  contro  un
provvedimento dell'azienda  che  lo  riguarda,  deve  preventivamente
proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato
che e' tenuto a rilasciare ricevuta. 
  L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie  determinazioni
entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e,  decorso  tale
termine, anche se l'azienda non abbia risposto,  il  reclamante  puo'
adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione  entro  i
successivi sessanta  giorni.  L'omissione  del  reclamo  nel  termine
suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione  giudiziaria,  salvo
quanto disposto nel seguente comma. 
  Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di  natura
esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine  previsto  negli
articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice  civile.  L'azione  giudiziaria
non puo' essere proposta se l'avente  diritto  non  abbia  presentato
reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta  giorni  dalla
presentazione del reclamo stesso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 luglio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                           ZOLI - ANGELINI - MEDICI - 
                                                        GONELLA - GUI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA