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LEGGE 26 luglio 1957, n. 615

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645 e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
Al preambolo, terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 17 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive modificazioni;
All'art. 1, dopo le parole: "approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645", sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni";
All'art. 1, dopo le parole: "con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198", sono aggiunte le parole: "sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
L'art. 2 è collocato dopo l'art. 3.
All'art. 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:
Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai fini di riscatto di concessione telefoniche ad uso pubblico la Amministrazione procederà alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.
La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non essere posteriore di giorni dieci al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente.
All'art. 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, sono sostituite le parole: dei beni riscattati.
All'art. 5, primo comma, alle parole: "a rilevare le cose riscattate", sono sostituite le parole: "a rilevare i beni riscattati".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA