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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 599

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-8-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato, con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1955, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 228. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte la "Scuola di specializzazione in clinica del lavoro" e la "Scuola di specializzazione in urologia".
Dopo l'art. 246 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in clinica del lavoro

Art. 247. - a) La Scuola di specializzazione in clinica del lavoro ha la durata di due anni;
b) I posti disponibili al primo anno sono quindici. Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli e per esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre;
c) Sono materie di insegnamento:

primo anno:

Clinica del lavoro (1° corso: esame alla fine del 2° corso);
Patologia medica del lavoro;
Fisiologia del lavoro;
Tossicologia;
Igiene del lavoro;
Anatomia patologica delle malattie professionali.

secondo anno:

Clinica del lavoro (2° corso);
Radiologia delle malattie professionali;
Dermatologia professionale;
Psicotecnica;
Infortunistica traumatologica;
Medicina legale del lavoro.

d) I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli;
e) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è condizione necessaria per l'ammissione agli esami;
f) Alla fine di ogni anno accademico è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamento annuali. In caso di mancato superamento di tali esami non può aversi l'iscrizione all'anno successivo;
g) Alla fine dei due anni lo specializzando dovrà sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 248. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia è di tre anni.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso;
b) Le materie di insegnante sono così suddivise:

primo anno:

1) Anatomia descrittiva, e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) Fisiologia renale. Fisiologia escretoria reno-uretero-vescico-uretrale;
3) Semeiotica dell'apparato urinario e di quello genitale maschile e femminile:
4) L'indagine funzionale del rene ai fini della diagnostica urologica;
5) Tecniche endoscopiche in urologia;
6) Batteriologia e chemioterapia in urologia;
7) Tecniche di laboratorio applicate all'urologia.

secondo anno:

1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile, compresa la patologia degli spazi perirenali, periureterali, perivescicali, periprostatici e periuretrali;
2) Patologia funzionale della via escretrice;
3) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale;
4) Interpretazione dei quadri e dei reperti endoscopici nella diagnosi delle affezioni urologiche;
5) L'anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche di accesso all'apparato stesso;
6) Indicazioni, tecniche e quadri anatomo-funzionali dell'indagine radiologica in urologia;
7) L'anestesia in urologia.

terzo anno:

1) Clinica urologica;
2) Sindromi ostetrico-ginecologiche di importanza urologica;
3) Le affezioni cutanee e veneree dei genitali esterni e dell'uretra nei riguardi dell'urologia;
4) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario;
5) Interpretazione e diagnosi differenziale dei quadri radiologici delle affezioni delle vie urinarie;
6) trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno;
d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di urologia;
e) Durante gli anni del corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche dovrà frequentare i reparti clinici e gli ambulatori dell'Istituto; nell'ultimo anno prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957

Atti del Governo registro n. 106, foglio n. 229. - CARLOMAGNO