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LEGGE 8 luglio 1957, n. 578

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE E DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n.
1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA