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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1957, n. 475

Abolizione del rimborso del maggiore onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1957, n. 754 (in G.U. 30/08/1957, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1957)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  4-7-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di revocare, in seguito alla cessazione della particolare situazione del mercato internazionale, le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.