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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1957, n. 300

Trattamento del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-5-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Al direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, da nominare ai sensi dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è attribuito il coefficiente di stipendio 670, previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI SEGNI - CORTESE - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 98. - RELLEVA