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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264

Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-5-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che sono soppressi:
a) il corso di laurea in scienze coloniali;
b) la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.
Conseguentemente sono modificati i seguenti articoli:
Art. 4. - È soppresso il quinto capoverso.
Art. 6. - È soppressa la lettera D): Laurea in scienze coloniali.
Art. 9. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ed in scienze coloniali".
Art. 22. - Nel primo comma sono soppresse le parole "nonché per la laurea in scienze coloniali quelli di diritto amministrativo e di diritto coloniale".
Sono soppressi gli articoli dal 29 al 46 compreso, concernenti la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Disposizioni transitorie. - Gli studenti iscritti fino a tutto l'anno accademico 1955-56 al corso di laurea in scienze coloniali potranno continuare gli studi fino a tutto l'anno accademico 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 65. - RELLEVA