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LEGGE 17 aprile 1957, n. 250

Abrogazione dell'art. 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È abrogato l'art. 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI SEGNI - MEDICI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO