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LEGGE 28 marzo 1957, n. 232

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  12-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e Atti Uffici sanitari provinciali è equiparato per metà della sua durata a quello delle titolari di condotta.
Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di età, fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.