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LEGGE 2 aprile 1957, n. 228

Modifica al comma quinto dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente:
"Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1957

GRONCHI SEGNI - MORO - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO