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LEGGE 2 aprile 1957, n. 227

Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.