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LEGGE 29 marzo 1957, n. 224

Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovraprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1957

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Visto, il Guardasigilli: MORO