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LEGGE 5 marzo 1957, n. 105

Autorizzazione della spesa di lire 200.000.000 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-4-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttività.
Tale somma sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.