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LEGGE 15 febbraio 1957, n. 48

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali, nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.