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LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.
Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1957

GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO