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LEGGE 8 febbraio 1957, n. 43

Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-3-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1957

GRONCHI SEGNI - ANGELINI - VIGORELLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO