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LEGGE 5 febbraio 1957, n. 23

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  8-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è prorogato al 31 dicembre 1957.