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LEGGE 5 febbraio 1957, n. 19

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazione nel campo dell'energia nucleare.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa complessiva di lire 3300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, per l'espletamento delle seguenti attività:
a) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, attuare tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;
b) promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;
c) mantenere rapporti e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari;
d) provvedere alla costruzione di un primo reattore sperimentale e degli impianti connessi, nonché al relativo esercizio.