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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1672

Norme relative alla concessione dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1957
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 21  maggio  1916,  n.  640,  concernente  la
istituzione del distintivo d'onore per i mutilati di guerra; 
  Visto il regio decreto 19 gennaio  1918,  n.  206,  concernente  la
istituzione del diploma d'onore alla memoria dei caduti; 
  Visto il regio decreto 24  maggio  1919,  n.  800,  concernente  la
istituzione delle medaglie di gratitudine nazionale  alle  madri  dei
caduti; 
  Visto l'art.  10  della  legge  26  luglio  1929,  n.  1397,  sulla
istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra,  e  l'art.
14 del regolamento esecutivo di  detta  legge,  approvato  con  regio
decreto 13 novembre 1930, n. 1642; 
  Vista  la  legge  25  settembre  1910,  n.  1458,  concernente   la
estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei  caduti  della
guerra allora in corso, delle disposizioni  vigenti  a  favore  degli
invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467,
concernente l'estensione delle  vigenti  disposizioni  concernenti  i
reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti
dei caduti per la lotta di liberazione; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale  12  aprile
1946, n. 320, concernente la bonifica dei campi minati e  il  decreto
del Capo provvisorio dello Stato 11 luglio  1947,  n.  858,  relativo
alla concessione dei distintivi d'onore per i mutilati:  ed  invalidi
di guerra agli addetti alle operazioni di bonifica dei  campi  minati
divenuti inabili al lavoro; 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I militari delle Forze armate, gli appartenenti  alla  Croce  Rossa
italiana e al Sovrano Militare Ordine di  Malta,  gli  assimilati,  i
militarizzati ed i  civili  al  seguito  dei  reparti  operanti  che,
durante la guerra 1940-45, abbiano riportato ferite in  combattimento
o lesioni traumatiche gravi,  compresi  i  congelamenti,  durante  le
operazioni di guerra, possono ottenere la autorizzazione a  fregiarsi
del distintivo d'onore per  i  feriti  di  guerra,  istituito  il  16
febbraio 1917. 
  Per  le  ferite  e  le  lesioni  causate  da  eventi  fortuiti,  il
distintivo  d'onore  compete  soltanto  se  tali  eventi   si   siano
verificati in combattimento o in operazioni  svolte  direttamente  ed
immediatamente a scopo di offesa o di difesa. 
  Quando, in applicazione del comma precedente,  non  sia  dovuto  il
distintivo  d'onore  per  i  feriti  di  guerra,  si   applicano   le
disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934,  n.  1820,  per  le
ferite o lesioni riportate in servizio. 
  Per  piu'  ferite  riportate  simultaneamente   compete   un   solo
distintivo. 
  Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore  di  ferito  di
guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ad
ogni altro effetto di legge.