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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 1590

Applicazione nel territorio della provincia di Novara della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-2-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 18 aprile 1955, n. 21, con la quale il Consiglio provinciale di Novara ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957

Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 87. - CARLOMAGNO