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LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1527

Aumento di capitale dell'istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'Istituto italiano di credito fondiario, Società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 1080 milioni a lire 2160 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO