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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1490

Statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1965)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-1-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530, che erige in ente morale l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza in Roma, via Sicilia n. 178;
Vista la copia autentica della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, approvata dal Ministro per le finanze in data 24 maggio 1956;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".