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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1956, n. 1460

Modificazioni agli articoli 99 e 260 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-1-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


All'art. 99 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, nel caso di distruzione di prodotti petroliferi custoditi in depositi doganali privati o spediti in transito a mezzo carri ferroviari, è accordato l'abbuono anche dei diritti doganali, purché ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore".