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LEGGE 18 dicembre 1956, n. 1445

Modificazioni all'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:
"La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.
L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO