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LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1410

Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  13-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è elevata, a decorrere dal 1 luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.