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LEGGE 1 dicembre 1956, n. 1408

Applicabilità alle Cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle Cancellerie giudiziarie militari.
La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO