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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1405

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della legge medesima.