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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1379

Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1957, n. 22 (in G.U. 19/02/1957, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1957)
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Testo in vigore dal: 21-12-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito
nella  legge  10  giugno  1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto
delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine   di  venti  anni  previsto  dall'art.  3  del  citato  regio
decreto-legge  7  dicembre  1936,  n. 2081, che viene a scadere il 31
dicembre  1956,  in  attesa  dell'approvazione  del  disegno di legge
concernente   il   riassetto  dei  servizi  marittimi  di  preminente
interesse  nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo
di assicurare la continuita' dei servizi marittimi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro per la marina mercantile di concerto
con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3
del  regio  decreto-legge  7  dicembre  1936, numero 2081, convertito
nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e' prorogato di sei mesi.
  I   Ministri  per  la  marina  mercantile  e  per  il  tesoro  sono
autorizzati  a  stipulare,  con  le  Societa'  esercenti  le linee di
navigazione  di  preminente  interesse  nazionale,  apposito  atto di
proroga  delle  concessioni,  alle  stesse condizioni contenute nelle
convenzioni in vigore.
  La  revisione  prevista  dall'art.  7  del decreto-legge 7 dicembre
1936, n. 2081, sara' effettuata anziche' per il quadriennio 1 gennaio
1953-31  dicembre 1956, per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1957,
in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.