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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1376

Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:
"In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione".