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LEGGE 19 novembre 1956, n. 1336

Applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che già in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di età per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO