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LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317

Aggiunte, e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1967)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  14-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
L'assegno stesso è riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole".