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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1311

Tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in quello di politica economica e finanziaria presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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  • Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto Facolta' di Roma
  • art. 1
  • art. 2
Testo in vigore dal:  13-12-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, col quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la convenzione aggiuntiva in data 28 giugno 1956, stipulata fra l'Università di Roma e il Banco di Roma per il tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in quello di politica economica e finanziaria;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 28 giugno 1956 per effetto della quale il posto originariamente istituito presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e destinato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale viene tramutato in quello di politica economica e finanziaria, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto Presidenziale 17 giugno 1953, n. 539.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 84. - CARLOMAGNO