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LEGGE 19 novembre 1956, n. 1305

Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1962)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-1-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.
Vice referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.
((Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario.))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO