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DECRETO-LEGGE 21 novembre 1956, n. 1284

Istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1412 (in G.U. 29/12/1956, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-11-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una speciale aliquota d'imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori in sostituzione dell'imposta di fabbricazione istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Per le vendite di cementi e di agglomeranti cementizi di cui alla tabella allegato A al presente decreto, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del nove per cento.
Il prezzo degli imballaggi, le spese di trasporto ed altre, che risultino separatamente addebitati in fattura, soggetti all'imposta generale sull'entrata, assolvono quest'ultima nella misura normale.
Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è dovuta egualmente nella misura del nove per cento per il fatto obbiettivo dell'importazione.