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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1259

Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.
Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:
a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:
1) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale;
2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.
I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'età di quarantacinque anni.
Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con quello dell'attività professionale.
Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera b) n. 2.