stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1195

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-11-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1745, con il quale è stata data esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Svizzera, conclusi in Berna il 21 ottobre 1950;
Riconosciuta la necessità di emendare alcune clausole dell'Accordo di pagamento italo-svizzero, concluso in Berna il 21 ottobre 1950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;. Decreta:

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.